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Lo Statuto

Di seguito lo statuto integrale dell'associazione.

STATUTO
"ASSOCIAZIONE NOTAI ROMANI" in breve "ASSO.NO.R."
Denominazione
ART.1) La denominazione dell'Associazione è "ASSOCIAZIONE NOTAI ROMANI", in breve "ASSO.NO.R.", e l'Associazione aderisce alla "FEDERAZIONE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NOTARILI", in breve "FEDERNOTAI".
Sede
ART.2) L’Associazione ha sede in Roma.
Durata
ART.3) L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
Ambito Territoriale
ART.4) Hanno diritto a partecipare all’Associazione tutti i notai iscritti nei ruoli dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia e i notai pensionati che erano in esercizio negli stessi distretti riuniti.
Potranno essere associati anche i notai iscritti nei ruoli di altri distretti, previa motivata richiesta.
Scopo
ART.5) L’Associazione si propone di svolgere ogni forma di attività intesa a conservare e potenziare la funzione che la categoria svolge nella società.
In particolare l’attività dell’Associazione sarà volta a tutelare gli interessi, anche economici, della categoria, a cooperare con le altre categorie professionali nella salvaguardia dei valori della libera professione e nella ricerca di nuovi e diversi compiti, a rappresentare la categoria nelle contrattazioni sindacali e a ricercare forme di collaborazione con le autorità politiche e amministrative e con altre associazioni notarili e professionali, a sviluppare e diffondere gli studi, tramite convegni, attività e corsi di formazione in materia notarile, a rappresentare in ogni sede ed in ogni momento le richieste che la categoria avrà modo di avanzare dentro e fuori gli schemi tradizionali, ad offrire esperienze e disponibilità nei campi operativi della categoria.
Rappresentatività
ART.6) Nelle relazioni esterne l’Associazione rappresenta solo i propri iscritti.
L’Associazione potrà aderire a Federazioni a carattere nazionale.
Associati
ART.7) Il diritto di partecipare all’Associazione si acquisisce inviando una lettera di adesione e si perfeziona con il pagamento delle quote associative annuali. Gli associati sono tenuti entro il primo trimestre di ogni anno a versare la relativa quota associativa. La prima quota associativa dovrà essere versata entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di adesione. In caso di iscrizione nell’ultimo trimestre nulla sarà dovuto per l’anno in corso.
Gli associati a "ASSOCIAZIONE NOTAI ROMANI" si impegnano a rispettare le norme deontologiche notarili e a favorire il ricambio delle cariche istituzionali non superando l'obbligo di permanenza nelle istituzioni notarili per più di due mandati consecutivi.
Quote Associative
ART.8) Il Comitato Direttivo determina, sulla base delle esigenze di gestione, le quote annuali di Associazione.
Perdita della qualità di associato
ART.9) La qualità di associato si perde:
a) per una qualsiasi delle cause che comporta la cessazione, anche temporanea, dalle funzioni di Notaio ad eccezione della messa in quiescenza;
b) per esclusione disposta per gravi motivi dal Comitato Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri; è considerato "grave motivo" il mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi nonché ogni altra grave inadempienza agli obblighi di statuto, e la commissione di gravi azioni o iniziative in contrasto con l'attività della Associazione;
c) per recesso comunicato per iscritto al Comitato Direttivo.
Patrimonio dell’Associazione
ART.10) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative annuali degli associati e da ogni altro provento.
Esso sarà amministrato dal Comitato Direttivo che ne renderà conto annualmente all’assemblea presentando preventivo e consuntivo di gestione. L’associazione potrà ricevere contributi volontari e donazioni anche da non associati.
Assemblea
ART.11) L’Assemblea dell’Associazione è costituita dagli iscritti, in regola almeno con il pagamento delle quote associative relative all’anno precedente la riunione, e viene convocata, con preavviso di 5 (cinque) giorni almeno una volta all’anno, possibilmente entro il 31 marzo ma non oltre il 30 aprile, per l’approvazione del preventivo e del consuntivo di spesa. Nella stessa occasione si procederà al rinnovo del Comitato Direttivo, quando in scadenza.
Potrà inoltre essere convocata in qualsiasi altro momento su iniziativa di almeno il 20% (venti per cento) degli iscritti o del Comitato Direttivo.
Nella richiesta di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti all’ordine del giorno.
È dovere del Presidente del Comitato Direttivo convocare l’Assemblea non appena ricevutane richiesta. La convocazione potrà farsi con tramite posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica comunicata dal socio all’atto dell’iscrizione o con qualunque altro mezzo di comunicazione che garantisca l'avvenuto ricevimento.
L’Assemblea, che potrà riunirsi anche fuori della sede dell’Associazione, è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo, o, in sua vece dal Consigliere più anziano di età, ovvero ancora da associato designato dagli intervenuti.
Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea occorre in prima convocazione la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati in regola con i versamenti; in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero di associati presenti. In ogni caso delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.
Per le deliberazioni che comportano modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta conferita ad altro associato il quale, peraltro, non potrà rappresentare più di 20 (venti) associati.
Comitato Direttivo
ART.12) Il Comitato Direttivo si compone di 5 (cinque) membri nominati dall’Assemblea. Essi sono rieleggibili.
Il Comitato Direttivo durerà in carica per un triennio dalla sua nomina.
I componenti del Comitato Direttivo potranno essere scelti esclusivamente fra gli associati, in regola con il pagamento delle quote associative.
Risulteranno eletti i candidati che otterranno il maggior numero di voti.
Il Comitato Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente.
Nomina altresì un Segretario e un Tesoriere, quest’ultimo avrà le deleghe bancarie relative alla gestione dell’Associazione unitamente al Presidente, con firma disgiunta.
Il Presidente promuove le iniziative del Comitato Direttivo, ne esegue le delibere e rappresenta l’Associazione nei confronti di chiunque.
Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza dei presenti ma per la validità della sua costituzione è necessaria la presenza di almeno tre membri.
Il Comitato Direttivo potrà istituire commissioni composte da associati, anche estranei al Comitato Direttivo stesso, per determinate finalità associative.
Il comitato direttivo si riunirà almeno una volta al mese, tramite convocazione per posta elettronica o altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento, ferma restando la libertà di convocazione dello stesso da parte del Presidente ogni volta che lo riterrà necessario. Il comitato direttivo dovrà essere in ogni caso convocato su richiesta di almeno due dei suoi componenti.
ART.13) È in facoltà del Comitato Direttivo istituire nel suo seno un Comitato ristretto, composto dal Presidente e da due consiglieri designati dal Comitato stesso fra i suoi membri.
Il Comitato ristretto si riunisce tutte le volte che motivi di urgenza lo richiedono od il Presidente lo ritenga necessario.
Adotta a maggioranza assoluta dei suoi membri presenti tutte le deliberazioni ed i provvedimenti che ritenga opportuni e necessari, con l’obbligo di riferirne nel più breve tempo possibile al Comitato Direttivo per l’eventuale ratifica.
Nei casi di massima urgenza esso è convocato ad "horas" mediante avviso del Presidente; negli altri casi l’avviso deve essere inviato almeno un giorno prima dall’adunanza.
Durata dell’esercizio
ART.14) L’esercizio dell’Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Libri dell’Associazione
ART.15) Dovranno essere tenuti il libro degli Associati, il libro Verbali delle Assemblee, il libro dei Verbali del Comitato Direttivo.
Essi sono conservati presso la sede dell’Associazione e potranno essere consultati dagli iscritti all’Associazione alla presenza del Presidente e/o del Segretario e/o del Tesoriere.
Scioglimento
ART.16) In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori e stabilirà come destinare i beni residui.
ART.17) Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento al codice civile.